Notizia

Nel calcolo dell’imponibile previdenziale la deduzione Ace a rischio errori

Pubblicato il 19 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Sui modelli di dichiarazione dei redditi Unico 2013, relativi all’anno 2012, si stanno effettuando i riscontri automatizzati mediante l’utilizzo del software di controllo che applica la formula riportata nella circolare n. 90/2012 per il calcolo dell’imponibile previdenziale per artigiani, commercianti, ditte individuali e familiari. 
Tale software di controllo automatizzato, affidandosi alla formula indicata dall’Inps nel 2012 e poi riconfermata con le circolari 88/2013 e 74/2014, individua però dei dati che non sempre sono corretti e in linea con quelli che risultano dal modello Unico 2013. 
Nello specifico, applicando la formula alla lettera, nel calcolo del reddito si possono verificare due anomalie: 
- la deduzione Ace non viene considerata come sconto ai fini Inps nel caso del calcolo dell’imponibile previdenziale di artigiani e commercianti;
- per quanto riguarda le imprese individuali e familiari, invece, la deduzione Ace viene sommata due volte al reddito netto. 
Gli avvisi di irregolarità dell’Agenzia delle entrate 
L’Agenzia delle Entrate, accertata la presenza di un extrareddito dall’applicazione del metodo di calcolo secondo l’Inps, sta inviando agli intermediari che hanno inviato i modelli Unico 2013 i dovuti avvisi di irregolarità. 

Pertanto, gli intermediari che hanno fatto richiesta di ricevere gli eventuali avvisi di irregolarità al posto dei propri clienti stanno ora ricevendo le comunicazioni con le relative rettifiche. 
Al momento il canale Civis di assistenza telematica ancora non è stato istruito su come rispondere ai dubbi degli utenti, che restano in attesa di chiarimenti da parte dell’Inps. Il consiglio è quello di recarsi fisicamente presso gli uffici del Fisco per presentare un’apposita domanda di sgravio. 


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 28 febbraio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte ...

Scadenza del 02 marzo 2026
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2025.L’adempimento interessa anche i c...

Scadenza del 02 marzo 2026
Iva Stampati fiscali

Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2025 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

Scadenza del 02 marzo 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2025 (soggetti mensili);al quarto trimestre 2025 (so...