La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 3130/29/14 depositata il 13 giugno 2014, ha evidenziato che, di fronte ad una sentenza che espressamente subordini il trasferimento di uno o più immobili alla condizione del previo pagamento del prezzo, le imposte di registro ed ipocatastali sono applicabili esclusivamente al momento del verificarsi della citata condizione.
Solo a partire da tale passaggio, infatti – si legge nel testo della sentenza – l'atto produce effetti traslativi.
Sulla base di questo assunto i giudici tributari hanno accolto l'appello formulato da alcuni contribuenti contro la decisione di primo grado con cui era stato confermato un avviso di liquidazione loro notificato sull'assunto dell'omesso pagamento dell'imposta correlata alla registrazione di una sentenza civile.