Si sono creati, infatti, due orientamenti giurisprudenziali opposti, avallati da diverse pronunce dalla Corte, tra quanti sostenevano la tesi che il rapporto di lavoro non cessasse con la semplice scelta di percepire l'indennità sostitutiva e quanti, invece, appoggiavano la tesi che il rapporto di lavoro si interrompesse nel momento della dichiarazione di scelta del dipendente (senza attendere l’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva).
Le Sezioni Unite hanno posto fine alla questione, stabilendo che il rapporto di lavoro si estingue con la semplice manifestazione della volontà di percepire l'indennità sostitutiva.
La tutela reale prevista dalla norma previgente alla Riforma Fornero rimane però valida anche dopo le modifiche apportate dalla stessa Riforma, anche se è ribadito che con l’esercizio di tale facoltà da parte del lavoratore si determina la risoluzione del rapporto di lavoro e in caso di inadempienza/ritardo del datore di lavoro si applicano solo gli interessi di mora. Il rapporto di lavoro, infatti, deve considerarsi inevitabilmente risolto dopo la scelta del dipendente di percepire l’indennità sostitutiva.