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L’opzione per l’indennità sostitutiva estingue il rapporto nel licenziamento illegittimo

Pubblicato il 04 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 27 agosto 2014, ha risolto una dibattuta questione giurisprudenziale e dottrinale relativa all’indennità sostitutiva per il licenziamento illegittimo, prevista dall’articolo 18, Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

 Per la Corte, nel caso in cui il lavoratore illegittimamente licenziato opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo, alcun obbligo retributivo. 

 Tuttavia l'obbligo del pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento. 


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