Nelle ipotesi di acquisizioni intracomunitarie soggette ad Iva, i requisiti formali che danno diritto alla detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto disciplinano la modalità e il controllo dell’esercizio del diritto oltre che il corretto funzionamento del sistema dell’Iva (obblighi di contabilità, di fatturazione e dichiarazione). Questi rappresentano, però, appunto solo requisiti di natura formale e non sostanziale, tali che la loro inosservanza non può pregiudicare il diritto alla detrazione dell’Imposta.
Ne deriva che, l’eventuale violazione degli obblighi stabiliti per gli acquisti intracomunitari di natura formale non determina la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva in caso di permanenza dei requisiti sostanziali.
Lo precisa la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza dell’11 dicembre 2014, relativa alla causa C-590/13 - su un rinvio della Corte di Cassazione - con la quale viene operata una importante distinzione tra i requisiti sostanziali da quelli formali previsti dalla direttiva Iva, per l’esercizio della detrazione.
Secondo le conclusioni della Corte Ue, il diritto a detrazione dell’Iva dovuta, relativa agli acquisti intracomunitari oggetto del procedimento principale, non può essere negato al contribuente solo per non aver assolto gli obblighi formali. Pertanto, al contribuente che non provvede all'integrazione e alla registrazione della fattura del fornitore (reverse charge), ai fini della autoliquidazione dell'imposta della quale è debitore, non può essere negata la detrazione della stessa adducendo come motivazione l'inosservanza delle formalità.