Con nota prot. n. 7828 del 5 dicembre 2014, l’INAIL – in attesa di apposita circolare in preparazione - ha fornito le prime istruzioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 13.11.2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile connessa alla c.d. maxisanzione per il lavoro nero.
Chiarisce l’Istituto che, proprio a seguito della citata sentenza, dal 20 novembre 2014 non può più essere applicato il regime sanzionatorio che prevedeva la soglia minima della sanzione civile per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Purtroppo, però, le sanzioni civili in questione continuano ad essere richieste anche nel corrente anno, evidentemente a causa di ritardi nella liquidazione dei verbali con data inizio accertamento tra il 12.8.2006 e il 23.11.2010.
In attesa che la procedura rilasciata per la gestione dell’importo minimo di 3.000 euro della sanzione civile sia tecnicamente inibita in GRA Web, la correzione verrà fatta manualmente nell’espletamento delle relative pratiche.
Inoltre, poiché le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, salvo il limite delle situazioni giuridiche ormai esaurite quali le sentenze passate in giudicato, per il momento, per tutti i casi in contenzioso amministrativo e giudiziale, e soprattutto nei giudizi pendenti a seguito di opposizione a cartella esattoriale, in attesa dell’adeguamento delle procedure, le Sedi provvederanno a calcolare manualmente la sanzione civile per evasione con il regime previsto dalla Legge 388/2000 e rinunceranno alla differenza.
Anche se il titolo sanzione civile è iscritto a ruolo, sarà effettuato lo sgravio manuale della quota parte di sanzione civile non dovuta.