Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 1603 del 28 gennaio 2015, l’assenza del lavoratore alla visita di controllo di malattia dell’INPS nelle fasce orarie di reperibilità, può giustificare la sanzione espulsiva anche qualora lo stesso si sia recato dal suo medico per un controllo, nel caso in cui tale comportamento si inserisca una serie di numerose condotte sanzionate disciplinarmente nel biennio, di cui una relativa sempre ad assenza a visita di controllo ed altre tre attinenti alla medesima materia e riguardanti la procedura relativa alla gestione dei certificati medici.
Quanto sopra dimostra, per gli Ermellini, una pervicacia del lavoratore nell’ignorare i suoi doveri e, segnatamente, quelli inerenti il modo di comportarsi in caso di malattia, tale da scuotere in modo irreversibile la fiducia del datore di lavoro e giustificare perfino il licenziamento per giusta causa.