Notizia

Maggior reddito presunto dai movimenti bancari dei soci e dei familiari

Pubblicato il 13 giugno 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nel testo della sentenza n. 12276 depositata il 12 giugno 2015, la Corte di cassazione si è soffermata sulla disciplina della 

presunzione sancita dall'articolo 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 ai sensi della quale le movimentazioni bancarie di denaro, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio finanziario, si presumono conseguenza di operazioni imponibili.
Secondo la Suprema corte, in particolare, detta presunzione può essere vinta dal contribuente solo se il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti individuati egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi si riferiscono ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, la prova analitica delle riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, oppure della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse.
Inoltre – proseguono i giudici di legittimità – che le somme movimentate sui conti correnti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, siano riferibili alla società contribuente può essere giustificato dalla presenza di diversi elementi “sintomatici.
Tra questi, vengono segnalati la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti correnti sottoposti a verifica.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).