Nel testo della sentenza n. 12276 depositata il 12 giugno 2015, la Corte di cassazione si è soffermata sulla disciplina della
presunzione sancita dall'articolo 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 ai sensi della quale le movimentazioni bancarie di denaro, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio finanziario, si presumono conseguenza di operazioni imponibili.
Secondo la Suprema corte, in particolare, detta presunzione può essere vinta dal contribuente solo se il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti individuati egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi si riferiscono ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, la prova analitica delle riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, oppure della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse.
Inoltre – proseguono i giudici di legittimità – che le somme movimentate sui conti correnti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, siano riferibili alla società contribuente può essere giustificato dalla presenza di diversi elementi “sintomatici”.
Tra questi, vengono segnalati la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti correnti sottoposti a verifica.