Il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale di cui all'articolo 1306 del Codice civile.
E' questo il principio di “solidarietà tributaria” ribadito dai giudici di Cassazione – sentenza n. 12766 del 19 giugno 2015 – nell'ambito di una controversia attivata da un Comune per opporsi a un avviso di liquidazione con cui l'agenzia delle Entrate, a seguito della cessione di un terreno, gli aveva richiesto le imposte di registro ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Nel corso del giudizio, l'Ente comunale, parte venditrice, aveva chiesto che fosse esteso nei propri confronti il giudicato che nel frattempo era intervenuto nel procedimento promosso dalla società acquirente, coobbligata in via solidale per il pagamento dell'imposta di registro proporzionale, e con cui era stato accolto il ricorso volto all'annullamento dell'avviso del Fisco. Richiesta, questa, confermata dai giudici di legittimità.