Con sentenza n. 12888 depositata il 23 giugno 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di un professionista, oppostosi ad un pignoramento presso terzi, adducendo vizi relativi alla notifica della cartella esattoriale posta in esecuzione.
A suo dire, infatti, detta cartella non era stata depositata in originale da Equitalia e ciò avrebbe impedito di identificare il titolo esatto del debito, nonché di individuare il giudice eventualmente competente.
La Cassazione, con la presente pronuncia, ha tuttavia respinto detta eccezione, sostenendo che non sussiste alcun onere in capo all'agente riscossore di produrre in giudizio la cartella.
Quest'ultima infatti, altro non è che la stampa del ruolo in unico originale notificato alla parte contribuente, mentre il titolo esecutivo vero e proprio è costituito dal ruolo stesso. Per cui l'amministrazione non sarebbe nemmeno in grado di produrre le cartelle, visto che queste sono in possesso della parte debitrice.
Pertanto nel caso di specie – ha concluso la Cassazione – se l'amministrazione ha provveduto a produrre gli estratti del ruolo, ciò è del tutto sufficiente ai fini probatori, e dunque, per la validità del pignoramento in questione.
L'estratto del ruolo infatti riproduce fedelmente tutti gli elementi essenziali della cartella esattoriale, consentendo al contribuente di individuare chiaramente a quale pretesa l'amministrazione faccia riferimento e di apprestare, eventualmente, la sua difesa in giudizio.