La Commissione tributaria regionale della Lombardia si è recentemente espressa in merito alle spese di sponsorizzazione. Secondo al Sentenza CTR Lombardia n. 4850/30/2015, ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione è necessario provare l’inerenza delle stesse, ossia che producano effettivamente benefici economici a favore dell’impresa. Nel caso di specie è stata considerata non inerente la spesa sostenuta da un’impresa produttrice di stampanti (plotter) per la sponsorizzazione di una gara di rally tenutasi a San Marino, posto che il relativo mercato non risulta particolarmente ampio per la vendita di tali beni.