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Hong Kong fuori black list dal 2015

Pubblicato il 21 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

A partire dal periodo d’imposta 2015 Hong Kong non deve essere più considerata paradiso fiscale ai fini della normativa sulle Controlle foreign companies (CFC). Diversamente, per ciò che riguarda i costi black list è da ritenere che l’eliminazione abbia effetto solo per le operazioni realizzate a partire dal 15 dicembre 2015, ossia dalla data di entrata in vigore del Dm che elimina Hong Kong dall’elenco contenuto nel D.M. 23 gennaio 2002.

Una novità introdotta durante l’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 prevede l’abrogazione della normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-11, D.P.R. 917/1986.
È quanto prevede il co. 142, dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016.

La suddetta normativa era stata recentemente modificata dal D.lgs. 147/2015 (Decreto sulla crescita e l’internalizzazione delle imprese), prevedendo che i costi sostenuti con operatori paradisiaci fossero comunque deducibili entro il limite del valore normale (la cui individuazione ancora non è del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale alla dimostrazione del vantaggio economico dell’operazione.

Orbene, la dimostrazione della citata condizione non è affatto semplice e implica per l’impresa il porre in essere di un vero e proprio confronto di convenienza dell’operazione posta in essere con quella che in alternativa avrebbe dovuto realizzare.

Dunque, anche la nuova formulazione normativa non brillava per chiarezza. Forse è stato proprio questo il segnale che ha spinto alla presentazione dell’emendamento per l’abrogazione della normativa in questione: meglio le regole “ordinarie” piuttosto che una normativa antielusiva con tante questioni dubbie.

Con la Legge di Stabilità 2016 vengono eliminati alla radice i dubbi suddetti, prevedendo che nessun criterio speciale sia applicabile per la deducibilità dei costi sostenuti con operatori paradisiaci.

La novità normativa in commento si applicherà a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Pertanto, per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
  • per il periodo d’imposta 2015 i costi black list sono deducibili entro il limite del valore normale (la cui individuazione ancora non è del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale alla dimostrazione del vantaggio economico dell’operazione;
  • per il periodo d’imposta 2016, nessun criterio speciale per la deduzione dei costi black list, ma si applicheranno le ordinarie regole di deduzione previste ai fini delle imposte sui redditi.

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