Il contraddittorio preventivo è necessario anche prima dell’iscrizione ipotecaria, poiché l’assenza viola il diritto di partecipazione garantito al contribuente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2879 depositata il 12 febbraio, che, trascurando l’ultima pronuncia delle Sezioni unite in tema di contraddittorio, richiama la precedente decisione più favorevole al contribuente. La controversia trae origine dall’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria eccependo, tra i diversi motivi, che non fosse stata preceduta da una specifica intimazione all’adempimento.