La cartolina di ritorno della raccomandata contenente un atto dell’amministrazione, anche se non è sottoscritta, non può essere considerata un documento falso in quanto risulta essere veritiera in tutte le altre sue parti. Il che si porta dietro diverse conseguenze: in primis, l’impugnazione per querela di falso proposta davanti il giudice ordinario va rigettata; in secondo luogo, la cartolina può essere usata dal giudice tributario ai fini della propria decisione; infine, l’eventuale ricorso per revocazione proposto per l’uso di prove riconosciute false è inammissibile e comunque – se la sentenza d’appello è diventata definitiva – andrebbe proposto con le modalità della revocazione straordinaria. Così la CTR Lombardia, sentenza n. 37/1/16.