Estensione del reverse charge con regole in chiaroscuro. La circolare n. 37/E/2015 ha risposto ad alcuni quesiti sull’applicazione dell’inversione contabile nel settore edile per le operazioni previste dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972. Restano però due questioni di fondo: una di metodo e l’altra di merito. La prima riguarda il fatto che il recente intervento - il secondo dopo quello del 27 marzo 2015 (circolare n. 14/E) - arriva a quasi un anno dall’entrata in vigore delle nuove regole. Anche se è previsto l’esonero dalle sanzioni nel caso in cui gli operatori abbiano tenuto comportamenti difformi rispetto alle precisazioni fornite e nonostante il nuovo sistema sanzionatorio 2016 (applicabile anche alle violazioni pregresse, come confermato a Telefisco 2016) renda meno pesanti le conseguenze di eventuali errori, resta il fatto che l’incertezza nella quale gli operatori si sono trovati ha impedito un ordinato svolgimento delle attività economiche. Quanto al merito, l’Agenzia delle entrate sembra oscillare tra esigenze di una maggiore sistematicità interpretativa e precisazioni che, ancorché accolte con favore, tolgono coerenza all’intera disciplina.