Il 12 marzo diventerà pienamente operativa la regola introdotta dal D.Lgs. 151/2015 che rende inefficaci tutte le dimissioni rassegnate senza l’utilizzo di un’apposita procedura telematica.
Questa procedura trasformerà un adempimento oggi svolto in maniera semplice (è sufficiente dare comunicazione all’azienda in qualsiasi forma e mettere una firma sotto un modulo per confermare la scelta) in un percorso a ostacoli, pieno di adempimenti complessi e incertezze applicative.
Facciamo l’esempio di cosa deve affrontare un dipendente che proprio il 12 marzo decide di dimettersi, mandando una comunicazione scritta all’azienda. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione, deve invitare il dipendente a seguire la nuova procedura. A questo punto il lavoratore deve sobbarcarsi una doppia fase di registrazione telematica: presso il sito cliclavoro, ottenendo delle credenziali (username e password) di accesso al sito, e poi ottenere dall’Inps il Pin, un codice identificativo personale. Questo ultimo viene spedito per posta ordinaria a casa e quindi il nostro dipendente sarà pronto a dimettersi solo dopo molti giorni dopo la comunicazione all’azienda. Ipotizziamo che il Pin arrivi a casa il 20 marzo. Lo stesso giorno, il lavoratore potrà entrare sul sito cliclavoro, e qui dovrà compilare un modulo contenente ben 17 caselle (dati personali, informazioni sull’impresa, data di inizio e forma contrattuale di lavoro, ecc.).
Il doppio codice può essere evitato rivolgendosi a un intermediario (patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione): in questo caso quello Inps non serve e si usa quello dell’intermediario per cliclavoro.