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Dimissioni online ma a ostacoli

Pubblicato il 04 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il 12 marzo diventerà pienamente operativa la regola introdotta dal D.Lgs. 151/2015 che rende inefficaci tutte le dimissioni rassegnate senza l’utilizzo di un’apposita procedura telematica.


Questa procedura trasformerà un adempimento oggi svolto in maniera semplice (è sufficiente dare comunicazione all’azienda in qualsiasi forma e mettere una firma sotto un modulo per confermare la scelta) in un percorso a ostacoli, pieno di adempimenti complessi e incertezze applicative.


Facciamo l’esempio di cosa deve affrontare un dipendente che proprio il 12 marzo decide di dimettersi, mandando una comunicazione scritta all’azienda. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione, deve invitare il dipendente a seguire la nuova procedura. A questo punto il lavoratore deve sobbarcarsi una doppia fase di registrazione telematica: presso il sito cliclavoro, ottenendo delle credenziali (username e password) di accesso al sito, e poi ottenere dall’Inps il Pin, un codice identificativo personale. Questo ultimo viene spedito per posta ordinaria a casa e quindi il nostro dipendente sarà pronto a dimettersi solo dopo molti giorni dopo la comunicazione all’azienda. Ipotizziamo che il Pin arrivi a casa il 20 marzo. Lo stesso giorno, il lavoratore potrà entrare sul sito cliclavoro, e qui dovrà compilare un modulo contenente ben 17 caselle (dati personali, informazioni sull’impresa, data di inizio e forma contrattuale di lavoro, ecc.).


Il doppio codice può essere evitato rivolgendosi a un intermediario (patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione): in questo caso quello Inps non serve e si usa quello dell’intermediario per cliclavoro.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).