Non può essere perseguito per il reato di dichiarazione fraudolenta Iva mediante altri artifici il contribuente che riporta nella dichiarazione un’operazione non imponibile ancorché si tratti di costo non inerente. Ciò in quanto essendo non è stata detratta la relativa imposta e quindi non si è realizzata alcuna evasione. A fornire questa indicazione è la Corte di cassazione, sez. III penale, con la sentenza n. 8668 depositata ieri, intervenuta a seguito della conferma del Tribunale del riesame di un sequestro preventivo per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, D.Lgs. 74/2000) e sottrazione fraudolenta (articolo 11, D.Lgs. 74/2000).