Adempimento in vista per i datori di lavoro che hanno dovuto cessare rapporti di lavoro nel corso del mese di gennaio 2016. Questi ultimi, infatti, dovranno corrispondere – in un’unica tranche - il c.d. “ticket licenziamento”, entro il prossimo 16 marzo (primo appuntamento 2016).
Si ricorda che per quest’anno – grazie alla L. n. 21/2016, di conversione al D.L. Milleproroghe (D.L. n. 210/2015) – l’esenzione del ticket licenziamento è stata prorogata dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 per i licenziamenti avvenuti in conseguenza di cambi di appalto e nelle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili.
Il ticket licenziamenti, operativo dal 1° gennaio 2013, trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di ASpI (ora NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ammortizzatore
sociale. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.
Il contributo, in particolare, serve per finanziare le indennità di disoccupazione oggi vigenti.
Oltre alle famiglie che hanno alle proprie dipendenze una colf o badante, restano escluse dall’obbligo di versamento del ticket le casistiche di:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
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risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici);