L’analisi generale delle tematiche sull’abuso del diritto consente di trarre conclusioni estremamente importanti dal punto di vista operativo. È il caso delle operazioni di leveraged buyout che prevedono alla fine del processo la fusione tra le società coinvolte. La relazione governativa al provvedimento presenta un esempio spesso ripreso dalla dottrina, sostenendo che «non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all’estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione». Possiamo estendere queste conclusioni anche al caso diffuso di operazioni di acquisizione, tipicamente mediante lo strumento del leveraged buyout. Infatti, in queste situazioni, persone fisiche costituiscono una società veicolo che procede ad acquisire la società target, per cui la struttura che risulta è quello di persone fisiche che detengono gli asset finali attraverso la presenza di due società, la seconda delle quali interamente posseduta dalla prima. L’operazione è sicuramente tipica nelle acquisizioni, considerazione particolarmente importante perché il comma due dell’articolo 10-bis introduce come parametro per valutare l’assenza di sostanza economica la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.