Nello statuto di una Srl è possibile prevedere, se la società sia “governata” da un consiglio di amministrazione, che a singoli soci sia attribuito il potere di nomina di alcuni componenti del consiglio di amministrazione (mediante il voto di lista o tramite l’attribuzione di un «diritto particolare» di nomina). E che, inoltre, agli amministratori così nominati spetti il diritto di veto sia riguardo a decisioni specificamente elencate sia ad altre individuate con il ricorso a espressioni di carattere “generale” (ad esempio: tutte le decisioni che rientrino all’interno di una certa “categoria” di operazioni). Lo ammette la massima n. 56 del Consiglio notarile di Firenze, nella quale si chiarisce dunque che, in questi casi, seppur la regola-base rimanga quella secondo cui il consiglio di amministrazione decide a maggioranza: qualora l’amministratore dotato del diritto di veto sia presente ed esprima voto contrario in una determinata delibera, la proposta si intende respinta anche se avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli richiesta come quoziente deliberativo; qualora l’amministratore dotato del diritto di veto si astenga o sia assente le delibere sono assunte nel rispetto del quoziente deliberativo maggioritario; qualora l’amministratore dotato del diritto di veto esprima voto favorevole, la decisione deve comunque essere approvata con il quoziente deliberativo richiesto.