Dal 1° gennaio 2016 - a seguito della riforma del contenzioso tributario a opera del D.Lgs. 156/2015 - la compensazione delle spese di giudizio (articolo 15, D.Lgs. 546/1992) può essere statuita, in tutto o in parte, soltanto in caso di soccombenza reciproca o in caso di gravi ed eccezionali ragioni, che devono in ogni caso essere espressamente motivate dal collegio giudicante. D’ora in avanti il contribuente che dovesse risultare vittorioso in sede di contenzioso tributario e, dunque, ottenere l’annullamento dell’atto impositivo, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere tenuto a sostenere gli oneri processuali soltanto in casi ritenuti eccezionali dal giudice tributario, come ad esempio nelle ipotesi di obiettiva incertezza e/o di complessità e/o di novità della vertenza o, ancora, in caso di contrasto giurisprudenziale. In sostanza, ai fini del riconoscimento delle spese in caso di vittoria, è opportuno far rilevare alla Commissione tributaria che le medesime ragioni addotte in sede di ricorso sono state esposte in precedenza all’ufficio che, però, non ha ritenuto di doverle accogliere, costringendo il contribuente ad adire il contenzioso tributario con conseguente sostenimento dei costi di giudizio. Infine, per una corretta liquidazione delle spese è sempre opportuno che il difensore alleghi al fascicolo di parte, sino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione in caso di discussione in pubblica udienza (ovvero cinque giorni in caso di trattazione in camera di consiglio), la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e gli altri oneri accessori, quali spese imposte dalla legge al professionista difensore e, dunque, complementari al compenso a lui dovuto.