Notizia

Spese di giudizio al riparo dalle compensazioni facili

Pubblicato il 04 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Dal 1° gennaio 2016 - a seguito della riforma del contenzioso tributario a opera del D.Lgs. 156/2015 - la compensazione delle spese di giudizio (articolo 15, D.Lgs. 546/1992) può essere statuita, in tutto o in parte, soltanto in caso di soccombenza reciproca o in caso di gravi ed eccezionali ragioni, che devono in ogni caso essere espressamente motivate dal collegio giudicante. D’ora in avanti il contribuente che dovesse risultare vittorioso in sede di contenzioso tributario e, dunque, ottenere l’annullamento dell’atto impositivo, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere tenuto a sostenere gli oneri processuali soltanto in casi ritenuti eccezionali dal giudice tributario, come ad esempio nelle ipotesi di obiettiva incertezza e/o di complessità e/o di novità della vertenza o, ancora, in caso di contrasto giurisprudenziale. In sostanza, ai fini del riconoscimento delle spese in caso di vittoria, è opportuno far rilevare alla Commissione tributaria che le medesime ragioni addotte in sede di ricorso sono state esposte in precedenza all’ufficio che, però, non ha ritenuto di doverle accogliere, costringendo il contribuente ad adire il contenzioso tributario con conseguente sostenimento dei costi di giudizio. Infine, per una corretta liquidazione delle spese è sempre opportuno che il difensore alleghi al fascicolo di parte, sino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione in caso di discussione in pubblica udienza (ovvero cinque giorni in caso di trattazione in camera di consiglio), la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e gli altri oneri accessori, quali spese imposte dalla legge al professionista difensore e, dunque, complementari al compenso a lui dovuto.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 giugno 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 giugno 2026
Corrispettivi distributori carburante mensilii

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei...

Scadenza del 30 giugno 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 30 giugno 2026
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coor...