Notizia

Spese di giudizio al riparo dalle compensazioni facili

Pubblicato il 04 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Dal 1° gennaio 2016 - a seguito della riforma del contenzioso tributario a opera del D.Lgs. 156/2015 - la compensazione delle spese di giudizio (articolo 15, D.Lgs. 546/1992) può essere statuita, in tutto o in parte, soltanto in caso di soccombenza reciproca o in caso di gravi ed eccezionali ragioni, che devono in ogni caso essere espressamente motivate dal collegio giudicante. D’ora in avanti il contribuente che dovesse risultare vittorioso in sede di contenzioso tributario e, dunque, ottenere l’annullamento dell’atto impositivo, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere tenuto a sostenere gli oneri processuali soltanto in casi ritenuti eccezionali dal giudice tributario, come ad esempio nelle ipotesi di obiettiva incertezza e/o di complessità e/o di novità della vertenza o, ancora, in caso di contrasto giurisprudenziale. In sostanza, ai fini del riconoscimento delle spese in caso di vittoria, è opportuno far rilevare alla Commissione tributaria che le medesime ragioni addotte in sede di ricorso sono state esposte in precedenza all’ufficio che, però, non ha ritenuto di doverle accogliere, costringendo il contribuente ad adire il contenzioso tributario con conseguente sostenimento dei costi di giudizio. Infine, per una corretta liquidazione delle spese è sempre opportuno che il difensore alleghi al fascicolo di parte, sino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione in caso di discussione in pubblica udienza (ovvero cinque giorni in caso di trattazione in camera di consiglio), la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e gli altri oneri accessori, quali spese imposte dalla legge al professionista difensore e, dunque, complementari al compenso a lui dovuto.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...