Ancora una possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni ma con oneri gravosi. È parificata in tutti i casi l’aliquota dell’imposta sostituiva alla misura dell’8% e i termini scadono il prossimo 30 giugno. Ma in Unico trovano spazio anche le precedenti rideterminazioni. I commi 887 e 888 della Legge di Stabilità per il 2016, per l’ennesima volta, concedono tale possibilità ai contribuenti nel caso delle partecipazioni non quotate e dei terreni il cui possesso fosse esistente al 1° gennaio 2016 e a patto che entro il prossimo 30 giugno si provveda a redigere apposita perizia di stima e a versare l’imposta sostitutiva (o la prima rata) dovuta. Ma l’incremento della sostitutiva, portata in tutti i casi all’8%, limiterà i casi in cui vi sia convenienza ad accedere al provvedimento I due quadri a ciò dedicati sono il quadro RT e il quadro RM. Nel primo, ai righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2015 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2015 con versamento dell’imposta sostitutiva entro la medesima data (l’intero importo o la prima rata). Nel quadro RM, invece, nella sezione X, devono indicarsi, per il periodo d’imposta 2015, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva su tale importo.