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Rivalutazioni alle battute finali

Pubblicato il 09 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Ancora una possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni ma con oneri gravosi. È parificata in tutti i casi l’aliquota dell’imposta sostituiva alla misura dell’8% e i termini scadono il prossimo 30 giugno. Ma in Unico tro­vano spazio anche le precedenti rideterminazioni. I commi 887 e 888 della Legge di Stabilità per il 2016, per l’en­nesima volta, concedono tale possibilità ai contribuenti nel caso delle partecipazioni non quotate e dei terreni il cui possesso fosse esistente al 1° gennaio 2016 e a patto che entro il prossimo 30 giugno si provveda a redigere apposita perizia di stima e a versare l’imposta sostitutiva (o la prima rata) dovuta. Ma l’incremento della sosti­tutiva, portata in tutti i casi all’8%, limiterà i casi in cui vi sia convenienza ad accedere al provvedimento I due quadri a ciò dedicati sono il quadro RT e il quadro RM. Nel primo, ai righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2015 per le quali il valore di acquisto è stato ridetermi­nato entro il 30 giugno 2015 con versamento dell’imposta sostitutiva entro la medesima data (l’intero importo o la prima rata). Nel quadro RM, invece, nella sezione X, devono indicarsi, per il periodo d’imposta 2015, le ope­razioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva su tale importo.

Prossime scadenze

Calendario
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Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).