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Rivalutazioni alle battute finali

Pubblicato il 09 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Ancora una possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni ma con oneri gravosi. È parificata in tutti i casi l’aliquota dell’imposta sostituiva alla misura dell’8% e i termini scadono il prossimo 30 giugno. Ma in Unico tro­vano spazio anche le precedenti rideterminazioni. I commi 887 e 888 della Legge di Stabilità per il 2016, per l’en­nesima volta, concedono tale possibilità ai contribuenti nel caso delle partecipazioni non quotate e dei terreni il cui possesso fosse esistente al 1° gennaio 2016 e a patto che entro il prossimo 30 giugno si provveda a redigere apposita perizia di stima e a versare l’imposta sostitutiva (o la prima rata) dovuta. Ma l’incremento della sosti­tutiva, portata in tutti i casi all’8%, limiterà i casi in cui vi sia convenienza ad accedere al provvedimento I due quadri a ciò dedicati sono il quadro RT e il quadro RM. Nel primo, ai righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2015 per le quali il valore di acquisto è stato ridetermi­nato entro il 30 giugno 2015 con versamento dell’imposta sostitutiva entro la medesima data (l’intero importo o la prima rata). Nel quadro RM, invece, nella sezione X, devono indicarsi, per il periodo d’imposta 2015, le ope­razioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva su tale importo.

Prossime scadenze

Calendario
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Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. IRAP 2026 Soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...