La sentenza della Cassazione a SS.UU. 9451/2016 ha “affrancato” molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori dall’obbligo di pagare l’Irap ma va attentamente valutata la situazione di ciascun contribuente. Occorre, innanzitutto, verificare la situazione dell’unico dipendente o collaboratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto intercorrente. In caso di part-time
si ritiene possibile escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione anche in presenza di due rapporti a tempo parziale, che dovrebbero risultare equivalenti a uno a tempo pieno. Va poi approfondita la natura delle mansioni svolte che - come evidenziato nella sentenza n. 9451/2016 - non devono «concorrere» o «combinarsi» con l’attività esercitata dal contribuente, cioè non possono essere «professionali» bensì «meramente esecutive
». Ancora, va riscontrato l’eventuale utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di autonoma organizzazione, la cui presenza comporterebbe il verificarsi del presupposto impositivo. In presenza di un contenzioso pendente va poi verificato se il contribuente ha espressamente sollevato la specifica questione in esame nelle motivazioni del ricorso. In caso positivo va accertato se sussistono o meno altre contestazioni: nel primo caso il giudizio proseguirà in relazione a queste ultime mentre nel secondo terminerà con esito favorevole per il contribuente. Per le controversie che dovessero insorgere in futuro l’onere di provare la natura delle prestazioni rese dall’unico collaboratore spetta al contribuente se derivano da un’istanza di rimborso o all’ufficio se conseguono a un accertamento. In assenza di controversie i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso dell’Irap versata presentando un’istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 602/1973, entro 48 mesi dal versamento o presentare per il 2014 una dichiarazione integrativa a favore entro il prossimo 30 settembre.