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L’Irap dei piccoli «chiede» una verifica su misura

Pubblicato il 12 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La sentenza della Cassazione a SS.UU. 9451/2016 ha “affrancato” molti professionisti, artisti e piccoli im­prenditori dall’obbligo di pagare l’Irap ma va attentamente valutata la situazione di ciascun contribuente. Occorre, innanzitutto, verificare la situazione dell’unico dipendente o collaboratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto intercorrente. In caso di part-time

si ritiene possibile escludere la sussistenza di un’autonoma or­ganizzazione anche in presenza di due rapporti a tempo parziale, che dovrebbero risultare equivalenti a uno a tempo pieno. Va poi approfondita la natura delle mansioni svolte che - come evidenziato nella sentenza n. 9451/2016 - non devono «concorrere» o «combinarsi» con l’attività esercitata dal contribuente, cioè non pos­sono essere «professionali» bensì «meramente esecutive

». Ancora, va riscontrato l’eventuale utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di autonoma organizza­zione, la cui presenza comporterebbe il verificarsi del presupposto impositivo. In presenza di un contenzioso pendente va poi verificato se il contribuente ha espressamente sollevato la specifica questione in esame nelle motivazioni del ricorso. In caso positivo va accertato se sussistono o meno altre contestazioni: nel primo caso il giudizio proseguirà in relazione a queste ultime mentre nel secondo terminerà con esito favorevole per il contribuente. Per le controversie che dovessero insorgere in futuro l’onere di provare la natura delle presta­zioni rese dall’unico collaboratore spetta al contribuente se derivano da un’istanza di rimborso o all’ufficio se conseguono a un accertamento. In assenza di controversie i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso dell’Irap versata presentando un’istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 602/1973, entro 48 mesi dal versamento o presentare per il 2014 una dichiarazione integrativa a favore entro il prossimo 30 settembre.

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Scadenza del 30 luglio 2026
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Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

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