L’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Sulla base di questa premessa, il Ministero ha individuato la platea dei lavoratori interessati dalla norma, con particolare riguardo ai lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, stabilendo che queste disposizioni normative non trovano applicazione nei confronti di quei soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.
La precisazione ministeriale giunge con l'Interpello n.19 del 20 maggio 2016 in risposta all'istanza presentata da Rete Lavoro, l'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ed accreditate che svolgono attività di intermediazione. L'Associazione chiedeva se fosse possibile contemplare nell’ambito delle categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione, che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, anche i soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.