I permessi fruiti per assistere il familiare disabile (art. 33, co. 3 della L. n. 104/1992) sospende il godimento delle ferie. Pertanto, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, vi è la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 20/2016.
Il quesito – La CGIL ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992, concernente il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità. In particolare è stato chiesto se il datore di lavoro possa negare l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.