Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Due recenti sentenze sono intervenute sul tema dell'obbligo di repêchage con indirizzi apparentemente opposti.
Entrambe ritengono che dall'obbligo di repêchage il datore di lavoro deve provare anche l'impossibilità di un diverso uso del dipendente in azienda.
La sentenza 4509/2016 pone in capo al datore l'onere di provare non solo 'che non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di aver prospettato al licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori.
La sentenza 9467/2016 conclude, invece, per l'inesistenza di un 'obbligo del datore di lavoro di offrire al lavoratore tutte le mansioni, anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza dal lavoratore.