In caso di recupero di tributi non versati per un’esenzione ritenuta dalla Commissione europea aiuto di stato incompatibile, l’obbligatorietà del recupero non consente al giudice nazionale alcuna valutazione, in quanto l’esame della compatibilità rientra nella competenza esclusiva della Commissione europea. È dunque da escludersi la necessità di procedere a un’analisi del caso concreto al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 8337/2016.