La circolare n. 23/E/2016 sui maxiammortamenti prende in considerazione le diverse modalità con cui possono essere acquisiti i beni agevolati. Si ricorda preliminarmente due aspetti importanti e cioè che in ogni caso si deve trattare di: beni materiali e beni nuovi. Tenendo conto di questi elementi, possiamo esaminare due casistiche particolari di realizzazione dell’investimento, ovvero la costruzione in economia oppure mediante contratto di appalto a terzi. Nel primo caso, gli importi rilevanti per determinare il bonus sono rappresentati dalle voci normalmente utilizzate per determinare il costo finale del bene. Occorre che questi valori risultino documentati dalle schede interne relative alla costruzione del bene. I costi agevolati per le costruzioni in economia sostenuti nel periodo individuato dalla norma daranno luogo alla deduzione di maggiori ammortamenti solo a partire dal momento in cui il bene realizzato entrerà in funzione.
La circolare prevede che i costi rilevino alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stato di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o la porzione di essa risulti verificata ed accettata dal committente. Se non sono previste liquidazioni di stati avanzamento lavori, quindi, diventa rilevante il momento della conclusione dell’appalto: se però questa data cade dopo il 31 dicembre 2016, di fatto il beneficio viene meno integralmente.