È ammissibile, nell’ambito degli aumenti di capitale a pagamento delle Srl, attribuire a uno o più soci un diritto di opzione più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta costituendo tale opzione un diritto particolare ex articolo 2468, comma 3, cod. civ.. Il Notariato si chiede se lo statuto possa attribuire ex ante a uno o più soci un diritto di opzione più che proporzionale per tutti i successivi aumenti di capitale che saranno deliberati dall’assemblea. La massima n. 154 ritiene legittima la clausola che riconosce tale diritto di opzione più che proporzionale. Di contro, tuttavia, al momento di ciascuna deliberazione di aumento, ai soci con diritto di opzione limitato, che vedrebbero ridursi la loro quota nel capitale della Srl, spetterà il diritto di recesso. Ciò analogamente a quanto avviene nei casi in cui la limitazione del diritto di opzione venga decisa di volta in volta dall’assemblea dei soci in virtù delle espresse previsioni di cui all’articolo 2381-bis, comma 1, cod. civ.. Costituendo il diritto di opzione più che proporzionale un diritto particolare ex articolo 2468, comma 3, cod. civ. esso potrà essere introdotto e modificato solo con il consenso di tutti i soci. La massima n. 159, infine, ritiene legittimo, pur in assenza di specifiche clausole in tale senso, deliberare, nell’atto costitutivo, un aumento di capitale gratuito del capitale sociale con assegnazioni non proporzionali al capitale sottoscritto.