I soggetti privi di abilitazione professionale non possono assistere all’ispezione e saranno segnalati alle autorità competenti.
L’Inps, in attesa della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emana le linee guida per i propri ispettori. Con la Circolare n. 76/16, l’Istituto precisa che l’accertamento ispettivo non può tradursi in una verifica di carattere puramente contabile - amministrativo. Ne consegue che all’ispettore è demandata la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione del singolo rapporto di lavoro verificato. Inoltre, le ispezioni vanno condotte in coppia dall’inizio alla stesura del verbale. Il primo accesso, dopo opportuna valutazione, potrà essere affidato anche a più di 2 ispettori e riveste particolare importanza in relazione soprattutto all’effetto sorpresa, tipico del procedimento ispettivo.
Gli ispettori possono accedere ai locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri e a qualsiasi altro luogo di lavoro come negozi, esercizi pubblici, studi professionali e ai locali nei quali si svolge un’attività lavorativa assoggettabile alle norme di legge sull’assicurazione.
All’atto dell’accesso, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi, oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto.
Il personale ispettivo è tenuto a conferire, laddove possibile, con il datore di lavoro e/o suo rappresentante, informandolo della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/79, nonché di rilasciare dichiarazioni.