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Ispezioni, abusivi segnalati dall’Inps

Pubblicato il 06 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

I soggetti privi di abilitazione professionale non possono assistere all’ispezione e saranno segnalati alle autorità competenti.


L’Inps, in attesa della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emana le linee guida per i propri ispettori. Con la Circolare n. 76/16, l’Istituto precisa che l’accertamento ispettivo non può tradursi in una verifica di carattere puramente contabile - amministrativo. Ne consegue che all’ispettore è demandata la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione del singolo rapporto di lavoro verificato. Inoltre, le ispezioni vanno condotte in coppia dall’inizio alla stesura del verbale. Il primo accesso, dopo opportuna valutazione, potrà essere affidato anche a più di 2 ispettori e riveste particolare importanza in relazione soprattutto all’effetto sorpresa, tipico del procedimento ispettivo.


Gli ispettori possono accedere ai locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri e a qualsiasi altro luogo di lavoro come negozi, esercizi pubblici, studi professionali e ai locali nei quali si svolge un’attività lavorativa assoggettabile alle norme di legge sull’assicurazione.


All’atto dell’accesso, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi, oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto.


Il personale ispettivo è tenuto a conferire, laddove possibile, con il datore di lavoro e/o suo rappresentante, informandolo della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/79, nonché di rilasciare dichiarazioni.


Prossime scadenze

Calendario
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Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).