La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche con nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016, ha fornito chiarimenti in ordine al regime sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riferimento all’applicazione della sanzione di infedele registrazione sul LUL (Libretto Unico Lavoro), ai sensi dell’art. 39 co. 7 del D.L. n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008).
In essa vengono premessi i richiami in generale alle ipotesi in cui la condotta di infedele registrazione è integrata da scritturazione di “dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro” (circ. MinLav n.20/2008), nonché, in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 22 del D.Lgs. n.151/2015, quanto la medesima Direzione Generale per l’Attività Ispettiva (con Circ. n. 26/2015, nel riprendere i contenuti della Circ. 2/2012) ha ribadito, ossia che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti.