Non emerge alcuna plusvalenza tassabile, in caso di cessione nel quinquennio dall’assegnazione agevolata, per l’unità destinata a «abitazione principale». Confermata, inoltre, la mancata emersione di plusvalenze tassabili nell’immediata cessione dopo la trasformazione agevolata del soggetto giuridico in società semplice. Questo è ciò che emerge chiaramente dall’analisi delle disposizioni inerenti all’assegnazione agevolata, di cui ai commi da 115 a 120, dell’articolo 1, L. 208/2015 (Stabilità 2016) e di quelle inserite nella lettera b), comma 1, articolo 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir), dopo le precisazioni dell’Agenzia delle entrate, fornite con la recente circolare n. 26/E dello scorso 1° giugno.