Valido l’accertamento emesso prima di sessanta giorni dall’acquisizione, da parte dell’ufficio delle entrate, di documenti e dati bancari. Le garanzie sancite dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente si applicano, infatti, solo in caso di ispezioni o accessi presso la sede del cittadino. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 11665/2016, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.