Nel caso di accertamento basato sugli indici di capacità contributiva, l’onere della prova su eventuali incongruenze contabili spetta all’ufficio finanziario. Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 184/2016 della CTP di Rieti da cui emerge che è necessario provare le incongruenze contabili emerse in sede di accertamento, tenendo conto anche della realtà socio-economica in cui opera l’azienda.