I contribuenti che ricadono nella no tax area possono cedere il credito da ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici ai fornitori. I quali però non sono obbligati ad accettare il credito in luogo del pagamento loro dovuto. I c.d. «incapienti» possono pertanto cedere un credito pari alla detrazione loro spettante (65%) al fornitore, ma si tratta di una facoltà in quanto quest’ultimo non è obbligato ad accettare la compensazione. Il chiarimento emerge dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/E/2016, la quale precisa inoltre che gli strumenti domotici (per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione), possono beneficiare del bonus fiscale del 65% per il risparmio energetico senza alcun vincolo di spesa e anche in assenza di altri interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, l’Agenzia delle entrate, con una precedente circolare (n. 18//E/2016) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle spese per il contabilizzatore di calore, precisando in quali casi le spese per la loro installazione siano ammesse alla detrazione del 50% e del 65%.