È nullo l’accertamento a carico del professionista quando è basato soltanto sulle movimentazioni bancarie sospette. Questa presunzione opera, da sola, per gli imprenditori e non per gli autonomi. In altri termini, l’Amministrazione finanziaria sarà costretta a cercare nuovi e ulteriori elementi a suffragio dell’imposizione fiscale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con le sentenze n. 12779 e n. 12781.