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Il diritto di opzione è trasferibile nei limiti delle quote

Pubblicato il 18 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Se l’aumento a pagamento del capitale sociale deliberato dai soci di una Srl rimane inoptato, la parte non sotto­scritta dai soci cui è riservato il diritto di sottoscrizione non può andare ad altri soci o a terzi, a meno che: vi sia una clausola dello statuto che detti una specifica disciplina circa la collocazione della parte di aumento di capi­tale che rimanga inoptata; oppure, in mancanza di una clausola del genere: l’assemblea dei soci, nel deliberare l’aumento di capitale, disciplini espressamente l’eventualità della mancata sottoscrizione, in tutto o in parte, dell’aumento di capitale e il suo collocamento fuori del perimetro di coloro cui l’aumento era stato offerto in sottoscrizione. Secondo la massima n. 157, del Consiglio Notarile di Milano, lo si ricava, da un lato, dall’articolo 2481-bis, comma 1, cod. civ., secondo cui l’aumento può essere destinato alla sottoscrizione di terzi non soci qualora lo preveda una clausola statutaria; e, d’altro lato, dall’articolo 2481-bis, comma 2, ultimo periodo, nella parte in cui afferma che la decisione di aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. La massima si occupa poi del tema se sia possibile ipotizzare la circolazione del diritto di sottoscrizione (cessione da parte del soggetto che avrebbe il diritto di opzione): se lo statuto e la delibera di emissione dell’aumento non dispongano nulla sul punto, la massima afferma la regola della trasferibilità del diritto di opzione negli eventuali limiti per la circola­zione delle partecipazioni sociali.