Per abbattere i maggiori imponibili rilevati in un determinato periodo di imposta è possibile computare le perdite pregresse non ancora utilizzate (articolo 42, comma 4, DPR 600/1973 ). Il calcolo delle perdi-te già maturate alla data di chiusura del periodo oggetto di accertamento, e non ancora impiegate in compensazione, è ammesso «fino a concorrenza del loro importo». Tuttavia - a parte quelle dei primi tre esercizi riportabili senza limitazioni (ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del Tuir) - le perdite non possono essere impiegate in misura superiore all’80% del reddito imponibile oggetto di compensazione (in base al comma 1 del medesimo articolo 84). La norma, infatti, vuole consentirne la fruizione (per quanto pos-sibile) generando lo stesso effetto che si sarebbe prodotto se il reddito fosse stato determinato corret-tamente fin dall’origine. Con la presentazione dell’istanza i termini per l’impugnazione dell’avviso sono sospesi per 60 giorni entro il quale l’ufficio ridetermina il reddito, tenendo conto della perdita, nonché l’eventuale maggiore imposta, comunicando al contribuente l’esito del ricalcolo. Assai diverso, invece, è il trattamento riservato alla perdita fiscale maturata nello stesso periodo d’imposta oggetto dell’accertamento (perdita di periodo), il cui computo in diminuzione delle rettifiche in aumento è effet-tuato dall’Agenzia senza bisogno di istanze. Tuttavia, qualora la perdita fosse stata nel frattempo usata in compensazione del reddito maturato in un esercizio successivo a quello di formazione, il fisco emette un avviso di accertamento anche per l’esercizio in cui ha trovato compensazione, rideterminandone il reddito imponibile senza considerare la perdita.