In caso di dichiarazione Iva omessa, il credito effettivamente spettante è, comunque, detraibile nella dichiarazione prodotta l'anno successivo; la neutralità dell'Iva comporta che, pure in mancanza della dichiarazione annuale, l'eccedenza (spettante) deve essere legittimamente riconosciuta dal giudice tributario. Lo ha stabilito la sezione prima della CTR di Roma nella sentenza n. 6168/2016 depositata in segreteria il 18 ottobre scorso.