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Mobilità e disoccupazione edile: come cambia la contribuzione

Pubblicato il 12 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Con il messaggio n.99 dell’11 gennaio 2017, l’INPS comunica di aver disposto, dall’1 gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:

  • indennità di mobilità ordinaria;
  • trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

Contestualmente sono state abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

 

Dalla medesima data cessa l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile, del contributo d’ingresso alla mobilità e del contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile.

 

Per i licenziamenti intervenuti a partire dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non sono più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso e hanno diritto a recuperare le somme anticipate a tale titolo, mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto. A tal fine, in Uniemens dovrà essere utilizzato il codice “G800”.

 

Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

Prossime scadenze

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Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).