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Dati Iva, contabilità «rigorosa»

Pubblicato il 10 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

L’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute richiede un maggiore rigore nella tenuta della contabilità Iva. L’articolo 4, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 2017, l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati relativi sia alle fatture di vendita che a quelle di acquisto e precisa-mente: i dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente/committente, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e tipologia dell’operazione. So-stanzialmente si tratta dei dati risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva. Oltre ai dati delle fatture, l’articolo 4, D.L. 193/2016 prevede anche la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni Iva. I dati devono essere inviati sia se dalla liquidazione emerge un debito che se emerge un credito. Si ricorda che questo nuovo adempimento non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva che resta, quindi, invariato. Coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile devono, quindi, provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento; coloro che, invece, hanno optato per la liquida-zione trimestrale continueranno a versare l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La liquidazione deve essere trasmessa all’Agenzia entro il secondo mese di ciascun trimestre. Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia l’esonero viene meno se questi hanno registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (ad esempio banche o medici che ricevono servizi di pulizia da imprese).

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Calendario
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Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).