Cancellazione dei crediti solo se la sostanza contrattuale lo consente: pertanto, è importante la lettura dei contratti ma, prima ancora, la redazione di contratti che disciplinano chiaramente la cessione. L’Oic 15 precisa che la cancellazione dei crediti avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente), oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo stesso (la nota 1 precisa che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici). Invece, quando la cessione del credito non comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Per valutare se sono stati trasferiti i rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, per esempio, obblighi di riacquisto al verificarsi di taluni eventi o esistenza di commissioni, franchigie e penali dovute per il mancato pagamento.