Alla crisi di impresa e all’eventuale successivo fallimento segue spesso la responsabilità dell’imprenditore o del management dell’azienda fallita per i reati di bancarotta. Si tratta di varie fattispecie, particolarmente gravi, spesso accompagnate da misure cautelari sia reali (quali il sequestro di beni degli interessati), sia personali (custodia cautelare). La bancarotta può essere fraudolenta o semplice. La prima, decisamente più grave della seconda, viene in genere distinta in patrimoniale, documentale e preferenziale. La bancarotta fraudolenta patrimoniale si verifica allorchè l’imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i propri beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti. È punita con la pena della reclusione da 3 a 10 anni. La bancarotta fraudolenta documentale riguarda invece chi abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Rientrano nell’oggetto materiale sia le scritture contabili obbligatorie, sia le scritture contabili facoltative che siano idonee alla ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Da ultimo, la bancarotta preferenziale è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e riguarda il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, allo scopo di favorire un creditore, a danno degli altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
La bancarotta semplice si caratterizza per la minore gravità rispettoa quella fraudolenta e infatti è san-zionata con pene decisamente meno gravi:reclusione da 6 mesi a 2 anni Anche nella bancarotta semplice si distinguequella patrimoniale dalla documentale. La prima (la bancarotta patrimoniale)riguarda l’imprenditore dichiarato fallito che abbia: sostenuto spese personalio per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; consumatouna parte notevole del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamenteimprudenti; compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare ilfallimento; aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazionedel proprio fallimento o con altra grave colpa, o non abbia soddisfatto leobbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Ilreato del secondo tipo (la bancarotta documentale) riguarda il fallito che,durante i 3 anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovverodall’inizio dell’impresa, se questa abbia avuto una durata minore, non abbiatenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge ovvero liabbia tenuti in maniera irregolare o incompleta.