Anche secondo le Entrate le nuove disposizioni relative alle indagini finanziarie riguardano soltanto i prelievi non giustificati. È evidente che non poteva che essere così: se le modifiche del D.L. 193/2016 avessero eliminato anche la previsione in base alla quale i versamenti non giustificati dei professionisti sono posti a base degli accertamenti, sarebbe risultata illegittima. Infatti, sarebbe stato irragionevole togliere l’applicazione della previsione sui versamenti non giustificati del professionista e non, ad esempio, del dipendente o del pensionato. In sostanza, rimane fermo che i versamenti non giustificati possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti per tutti i contribuenti, mentre la specifica disposizione sui prelievi non giustificati riguarda solamente (dopo l’intervento della Consulta nel 2014 e la “ratifica” dello stesso D.L. 193/2016) gli imprenditori. Per i prelevamenti – che dunque riguardano soltanto gli imprenditori - il D.L. 193/2016 ha stabilito dei limiti quantitativi, prevedendo che solamente quelli che risultano superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili possono essere considerati ricavi non dichiarati.