I canoni di leasing, compreso il maxi canone e le spese per prestazioni di lavoro si deducono secondo il criterio di competenza anche per le imprese minori che dal 2017 devono applicare obbligatoriamente il regime di cassa. Lo ha confermato ieri l’Agenzia delle entrate. Viene quindi confermato un regime nella sostanza misto (improntato alla cassa) in quanto solo le operazioni caratteristiche della attività seguono il criterio di cassa, ma molti costi saranno ancora deducibili per competenza; si tratta degli ammortamenti, accantonamento del trattamento di fine rapporto del lavoro dipendente, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze, autoconsumo. La competenza può riguardare anche gli oneri di utilità sociale (articolo 100, Tuir) per quelli deducibili per competenza. Manca la risposta dell’Agenzia delle entrate relativamente alle spese di manutenzione le quali tuttavia essendo regolate dall’articolo 102, Tuir, dovrebbero seguire il criterio di competenza con lo schema del rinvio ai 5 esercizi successivi per quelle eccedenti il 5% del costo complessivo del costo dei beni materiali ammortizzabili. Le rimanenze finali al 31 dicembre 2016 sono deducibili soltanto nel 2017 e comprendono anche i lavori in corso di durata ultrannuale nonché le rimanenze di titoli. L’eventuale eccedenza in confronto al reddito di impresa del periodo di imposta 2017 non sarà deducibile in futuro. Quindi le imprese con uno stock di giacenze rilevante non hanno altro rimedio che l’opzione per il regime di contabilità ordinaria.