La riapertura della facoltà di estromettere l’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, resa nuovamente possibile dall’articolo 1, comma 566, della Legge di Bilancio 2017, deve “fare i conti” con gli ultimi chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate in tema di assegnazione dei beni ai soci. Con circolare n. 37/E/2016 l’Agenzia delle entrate, piuttosto a sorpresa, ha affermato che, in sede di assegnazione, le società possono utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre riserve (di utili e di capitale) già disponibili. Al di là del fatto che una simile “gerarchia” nella distribuzione delle riserve non è prevista da alcuna norma, occorre chiedersi se la previsione vale solo per le società di capitali o vada estesa anche alle società di persone e, per quanto attiene all’estromissione, alle imprese individuali. Si tratta di una previsione “compatibile” con la natura di questi soggetti? In attesa di nuovi chiarimenti, va osservato che la motiva-zione sottostante all’affermazione delle Entrate si lega alla previsione, contenuta nella medesima circo-lare, in base alla quale l’affrancamento della riserva in sospensione con l’imposta sostitutiva del 13% - per la parte annullata a seguito dell’assegnazione - non comporta ulteriori effetti per i soci.