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Danno per inattività da dimostrare

Pubblicato il 27 luglio 2017 DDP PARTNERS

Il dipendente che risulta parzialmente inidoneo a svolgere la propria attività deve essere adibito ad altre mansioni; l’onere dell’eventuale inesistenza di queste mansioni grava in capo al datore di lavoro, che deve dimostrare l’impossibilità di affidare al lavoratore compiti compatibili con il suo stato di salute. Tuttavia, l’eventuale danno esistenziale spettante al dipendente ingiustamente privato di qualsiasi mansione non può essere liquidato in via presuntiva, ma deve essere allegato e provato dal lavoratore.


Così è stato deciso con la sentenza 18506/2017 pubblicata ieri, con la quale la Corte di cassazione ha concluso la controversia promossa da un dipendente che ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo della sua prestazione lavorativa.


Il dipendente è stato collocato in aspettativa retribuita, senza ricevere alcuna mansione, per un periodo di circa 9 mesi, a seguito di una visita medica che lo aveva dichiarato idoneo a svolgere le attività sino ad allora affidate.


Il dipendente ha ripetutamente chiesto di essere adibito a nuove mansioni, compatibili con la ridotta capacità lavorativa accertata dal medico, ricevendo sempre il rifiuto del datore di lavoro, il quale ha sempre negato l’esistenza di una collocazione alternativa in azienda.


La Corte di cassazione, confermando la posizione espressa dai giudici di merito, evidenzia che il giudizio medico formulato nei confronti del dipendente non escludeva la possibilità di svolgere qualsiasi mansione, ma comportava solo il divieto di movimentare carichi o sovraccaricare gli arti superiori. Tale ricostruzione, osserva la sentenza, è esente da vizi logici né risulta carente dal punto di vista della motivazione e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità.


La sentenza rileva, inoltre, che grava in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che non esistono altre posizioni lavorative da affidare al dipendente che, per motivi di salute, non è più in grado di svolgere le mansioni originarie; non è onere del lavoratore, invece, invece, indicare quali sono le posizioni che potrebbe ricoprire, potendo queste risultare estranee alla sua sfera di conoscibilità. Sul punto la sentenza rigetta, quindi, la tesi dell’azienda, che aveva sostenuto la mancata dimostrazione da parte del dipendente dell’esistenza di posizioni lavorative compatibili con il suo stato di salute.


La sentenza accoglie, invece, le censure proposte dal datore di lavoro in merito alla quantificazione del danno esistenziale operata dai giudici di merito in favore del dipendente. Secondo i giudici di legittimità, la liquidazione equitativa di questo danno presuppone una allegazione e una prova concreta da parte del lavoratore, il quale deve dimostrare – anche avvalendosi di presunzioni - il complessivo peggioramento della sua qualità della vita, sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare. Non può, invece, considerarsi implicito il danno nella sola mancanza di lavoro, in quanto questo deve necessariamente essere collegato a precisi elementi di fatto.


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