Nel concordato, il tribunale ha il potere/dovere di verificare il presupposto di fattibilità del piano, nel senso di vagliare la realizzabilità nei fatti del piano medesimo. Se i giudici riscontrano la manifesta inettitudine del piano a garantire i flussi della continuità possono modificare la tipologia «per continuità aziendale» invocata dal debitore nella proposta concordataria e riclassificare il concordato come «liquidatorio», con la conseguenza che - qualora non sia assicurata la soglia del 20% per i creditori chirografari - il concordato deve essere ritenuto inammissibile. Sono i principi affermati dal Tribunale di Monza con il decreto dell’11 ottobre 2017, chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità di una domanda di con-cordato preventivo.