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Rappresentanza fiscale ai fini IVA in Svizzera di società estere

Pubblicato il 02 aprile 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Tutte le imprese estere con una cifra d'affari annua realizzata a  livello  mondiale di almeno CHF 100'000 (= € 87'500 circa) che intraprendono operazioni imponibili in Svizzera sono, a partire dal 1° gennaio 2018, obbligatoriamente assoggettate ai fini IVA in Svizzera e per legge devono avere un rappresentante fiscale.

A tal fine il contribuente è tenuto ad identificarsi presso l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) applicando l'imposta a valle per le operazioni imponibili sul territorio svizzero e detraendo quella pagata a monte.

Per principio è assoggettato all'IVA chi esercita un'impresa, vale a dire svolge un'attività professionale o commerciale e agisce in nome proprio nei confronti di terzi. Ciò vale anche per le imprese con sede all'estero che svolgono un'attività in territorio svizzero.

L'impresa estera che esegue una fornitura su contratto d'appalto in territorio svizzero è soggetta all'IVA a partire dal primo franco di fatturato nel territorio svizzero (es. montaggio o riparazioni di un bene a prescindere dal fatto che venga o no consegnato materialmente dalla ditta estera).

Sono esentate dall'assoggettamento all'IVA le imprese con sede all'estero che effettuano sul territorio svizzero unicamente prestazioni esenti dall'imposta (es. esportazione di merce dall'UE in Svizzera senza installazione) o che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (es. prestazioni di servizi e/o consulenze). In questo caso, infatti, l'imposta viene liquidata dal cliente svizzero in modo simile al meccanismo dell'autofattura (reverse charge).

A titolo di esempio elenchiamo alcune prestazioni che rende obbligatoria la registrazione ai fini IVA in Svizzera da parte di imprese estere:

• esecuzione di lavori di montaggio o smontaggio di impianti e/o macchinari;

• installazione di software e/o hardware quando l'esecuzione necessita la presenza del personale estero in Svizzera;

• servizi in connessione con beni immobili in Svizzera (installazione di cucine, finestre, ringhiere, serramenti, etc.);

• fornitura di servizi elettronici a privati non contribuenti IVA (creazione di siti web, software, etc.);

L'impresa estera può nominare, mediante una procura scritta, un rappresentante fiscale domiciliato in Svizzera che curerà, per suo conto, tutti gli adempimenti ai fini IVA.

A copertura degli importi dovuti per legge, l'impresa estera  deve presentare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o  bonificare su un conto dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni un importo pari al 3% dell'ammontare atteso della cifra d'affari imponibile realizzata sul territorio svizzero con un minimo di CHF 2'000 e un massimo di CHF 250'000.

Il rappresentante fiscale dovrà predisporre una contabilità semplificata (elenco fatture attive e passive) che deve conciliare con la contabilità generale dell'impresa estera. Nel conteggio IVA verranno dichiarati esclusivamente i fatturati realizzati in Svizzera e, il contribuente estero, avrà inoltre il diritto di far valere l'imposta all'importazione svizzera versata nel quadro della sua attività commerciale.

I versamenti relativi all'IVA a debito dovranno essere effettuati dall'impresa estera entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo trimestre e l'AFC rimborserà un'eventuale credito IVA entro 60 giorni dopo la presentazione della dichiarazione trimestrale.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).