Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 4079 del 7 maggio 2018, siglata insieme all’Ispettorato Nazionale del lavoro, esamina la possibilità, per i cittadini extracomunitari, di svolgere attività lavorativa nel periodo intercorrente tra la richiesta e il successivo rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. La disciplina vigente in materia prevede che il cittadino straniero, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, possa svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.
La disciplina che regola il permesso per lavoro subordinato prevede che il soggetto straniero può svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo a condizione che la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, considerato che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro Subordinato, chiarisce che i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa purchè siano in possesso della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.